Congedo parentale per insegnanti con coniuge nelle Forze Armate: cosa fare?
Congedo parentale: l’insegnante deve dichiarare i giorni al 100% già fruiti dal marito carabiniere? Ecco la normativa e l’obbligo di inserimento nella domanda.
Ecco come funziona la normativa e perché è obbligatorio indicare i periodi già utilizzati dal coniuge appartenente al comparto Difesa-Sicurezza.
A cura dell’Avv. Fabio Rossi – 8 ottobre 2025
Il caso: docente con marito carabiniere
Una docente a tempo determinato chiede chiarimenti sulla compilazione della domanda di congedo parentale. Il marito, carabiniere, ha già usufruito di alcuni giorni retribuiti al 100%, concessi al personale delle Forze Armate fino a un massimo di 45 giorni per genitore. La docente si domanda:
“Devo inserire nella mia domanda i periodi di congedo al 100% già fruiti da mio marito, oppure no, dato che i suoi 45 giorni sono previsti per singolo genitore?”
Il quadro normativo generale
Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico sulla maternità e paternità) regola il congedo parentale. I principi principali sono:
Durata (art. 32):
madre: fino a 6 mesi;
padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 in casi particolari;
limite complessivo: 10 mesi (11 se il padre si astiene per almeno 3 mesi).
Trattamento economico (art. 34):
indennità pari al 30% della retribuzione per un massimo di 6 mesi complessivi fino ai 3 anni del bambino;
successivamente, indennità condizionata al reddito.
Il decreto, tuttavia, salva espressamente le “condizioni di maggior favore” previste da altri contratti o normative speciali, come nel caso del comparto Difesa-Sicurezza.
La posizione del marito: personale delle Forze Armate
L’art. 8 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 stabilisce che al personale delle Forze di Polizia (compresi i Carabinieri) può essere concesso un congedo fino a 45 giorni retribuiti al 100%, in deroga al limite economico del D.Lgs. 151/2001.
Tuttavia, questa è una deroga economica, non temporale. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1343/2019) ha chiarito che i 45 giorni non costituiscono un periodo aggiuntivo, ma si riferiscono al medesimo congedo parentale disciplinato dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001. In sostanza, si tratta di un maggior trattamento retributivo, non di giorni extra.
La posizione della moglie: personale scolastico
Per il comparto scuola, il CCNL Scuola stabilisce che:
“Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 151/2001, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti per intero”.
Questo significa che il limite dei 30 giorni retribuiti al 100% è cumulativo tra i due genitori, indipendentemente dal comparto lavorativo del coniuge.
La risposta dell’Avv. Fabio Rossi
Alla luce delle norme illustrate, la docente deve indicare nella propria domanda i giorni di congedo già fruiti dal marito. I motivi sono due:
Unità del congedo parentale I giorni usufruiti dal marito, anche se retribuiti al 100% grazie alla disciplina speciale, rientrano nel monte complessivo di congedo previsto dal D.Lgs. 151/2001.
Limite retributivo condiviso nel comparto scuola Il CCNL prevede che i 30 giorni al 100% siano complessivi per entrambi i genitori, quindi il Ministero dell’Istruzione deve tener conto dei giorni già utilizzati dal coniuge.
In sintesi
Aspetto
Marito
(Carabiniere)
Moglie
(Docente)
Normativa
D.P.R. 39/2018 + D.Lgs. 151/2001
CCNL Scuola + D.Lgs. 151/2001
Giorni retribuiti al 100%
45 (deroga economica)
30 complessivi tra entrambi
Obbligo di dichiarazione dei giorni del coniuge
✅ Sì
✅ Sì
Motivazione
Unicità del congedo parentale
Tetto condiviso dei 30 giorni
Conclusione
Il beneficio dei 45 giorni al 100% spetta al personale del comparto Difesa-Sicurezza, ma non genera un monte di congedo autonomo. Pertanto, la docente deve dichiarare i giorni già fruiti dal marito, poiché essi incidono sul totale dei 30 giorni retribuiti per intero previsti dal suo contratto.
In altre parole: i 45 giorni del carabiniere non sono “in più”, ma solo meglio pagati.
È sempre consigliabile affrontare tali decisioni con piena consapevolezza delle conseguenze e, se necessario, con adeguata consulenza legale.
Questo rubrica è curata in collaborazione con la rivista specializzata Scuola Informa, per visionare l’articolo completo << Clicca qui >>
Per ulteriori approfondimenti, è possibile contattare l’Avvocato Fabio Rossi attraverso i suoi canali ufficiali.
Speriamo che questo articolo sia stato utile.
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