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Congedo parentale 2025: stipendio, durata e regole per chi ha più figli e lavora

Quanto si percepisce con il congedo parentale 2025 e scopri se i mesi sono obbligatoriamente consecutivi o gestibili in modo flessibile

Pubblicato il:17 Giugno 2025/inRubrica

Il congedo parentale è uno strumento importante per le famiglie con figli, ma spesso sorgono dubbi su retribuzione e modalità di fruizione, soprattutto quando si hanno più figli e un solo genitore intende richiederlo. È il caso di una famiglia con tre figli (di 15, 11 e 4 anni) e due genitori lavoratori, che si interroga su quanto spetti di stipendio alla madre durante il congedo e se i mesi di astensione debbano essere fruiti in modo continuativo o possano essere distribuiti nel tempo, secondo le esigenze familiari. Di seguito, i chiarimenti normativi dell’Avvocato Fabio Rossi.


Congedo parentale 2025: i dubbi

“Siamo una famiglia con 3 figli con età di 15/11/4 ed entrambi i genitori lavoriamo, siamo curiosi di capire come funziona il congedo parentale che in questo caso vorrebbe prendere solamente mia moglie, ma il nostro dubbio è sulla paga che andrebbe lei a prendere. Un altro punto a noi non chiaro è il seguente: nel caso lei usufruisca di questo servizio, i 3 mesi li deve fare consecutivi o può scegliere lei quando ne abbiamo bisogno?”

Congedo parentale 2025: quanto spetta e come si possono distribuire i mesi?

1. Disciplina del congedo parentale: durata e fruizione

Il congedo parentale è un diritto riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti per dedicarsi alla cura del bambino nei suoi primi anni di vita, garantendo al contempo la conservazione del posto di lavoro. L’istituto è disciplinato principalmente dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di seguito “T.U. Maternità/Paternità”).

1.1. Durata spettante alla madre lavoratrice

Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio, spetta un periodo di congedo parentale, continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi. Poiché, nel caso in esame, il padre ha dichiarato di non voler fruire del congedo, la madre potrà usufruire del proprio periodo massimo individuale.

1.2. Frazionabilità del congedo ed obbligo di preavviso

L’art. 32, comma 1, del T.U. citato consente esplicitamente la fruizione del congedo parentale in modo “continuativo o frazionato“, permettendo di adattare l’assenza dal lavoro alle esigenze familiari.

Salvo i casi di oggettiva e documentata impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro (Dirigente Scolastico) secondo le modalità e i termini previsti dal CCNL e, comunque, con un preavviso non inferiore a cinque giorni, indicando inizio e fine del periodo (art. 32, co. 3, T.U. Cit.).

1.3. Figli per i quali spetta il congedo

Il congedo parentale spetta per ciascun figlio entro i primi dodici anni di vita.

Pertanto, la moglie del lettore potrà fruirne per il figlio di 4 anni e per il figlio di 11 anni. Non spetta più per il figlio di 15 anni.

2. Trattamento economico del congedo parentale nella scuola

Si presume che, nel caso in questione, l’interessata al congedo sia una dipendente scolastica. Il trattamento economico durante il congedo parentale è determinato dal combinato disposto della normativa legale (art. 34 T.U. Cit. 8Cit. 2) e delle previsioni di maggior favore del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca.

2.1. Previsioni del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca

l CCNL del Comparto Scuola stabilisce, quale trattamento di maggior favore rispetto alla legge, che per i primi trenta giorni di congedo parentale, fruibili anche in modo frazionato, spetta l’intera retribuzione fissa mensile. Questo diritto si applica per ciascun figlio, entro il dodicesimo anno di vita.

2.2. Disciplina legale per i periodi successivi ai primi 30 Giorni (Art. 34 T.U.)

Per i periodi di congedo parentale successivi ai primi 30 giorni retribuiti per intero dal CCNL e fino al completamento del periodo massimo di sei mesi spettante alla madre, si applica la disciplina dell’art. 34 del T.U. (come, da ultimo, modificata e resa più favorevole dalla legge di Bilancio 30 dicembre 2024, n. 207):

A) Per il figlio di 4 anni (fruizione entro il 6° anno di vita del bambino):

  • Dopo i primi 30 giorni al 100% (CCNL), la sig.ra avrà diritto a:
    • Due ulteriori mesi di congedo indennizzati all’80% della retribuzione (si tratta dei due mesi “in alternativa tra i genitori” che, non essendo fruiti dal padre, spettano entrambi alla madre).
    • Restanti periodi di congedo, fino a completare i sei mesi complessivi spettanti alla madre (considerando già fruito il primo mese al 100% e i due mesi all’80%), sono indennizzati al 30% della retribuzione.

B) Per il figlio di 11 anni (fruizione tra il 6° e il 12° anno di vita del bambino):

  • Dopo i primi 30 giorni al 100% (CCNL), la sig.ra avrà diritto a:
    • Restanti periodi di congedo, fino a completare i sei mesi complessivi spettanti alla madre (considerando già fruito il primo mese al 100%), sono indennizzati al 30% della retribuzione. L’indennità all’80% prevista per i figli più piccoli non si applica in questo caso.

I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.

In risposta ai quesiti posti sul congedo parentale, si riassume quanto segue:

  1. Figlio di 15 anni: Nessun diritto al congedo parentale.
  2. Figli di 11 e 4 anni:
    • Modalità di Fruizione: Il congedo parentale può essere fruito in modo continuativo o frazionato per ciascun figlio, previo preavviso al Dirigente Scolastico.
    • Trattamento Economico (per un massimo di 6 mesi di congedo per ciascun figlio):
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      • Primi 30 giorni: retribuzione intera (100%) come da CCNL Comparto Istruzione e Ricerca.
      • Periodi successivi per il figlio di 4 anni: fino a due ulteriori mesi indennizzati all’80%; i restanti periodi (fino a completare i 6 mesi totali) indennizzati al 30%.
      • Periodi successivi per il figlio di 11 anni: tutti i restanti periodi (fino a completare i 6 mesi totali) indennizzati al 30%.

Questo rubrica è curata in collaborazione con la rivista specializzata Scuola Informa, per visionare l’articolo << Clicca qui >>

Per ulteriori approfondimenti, è possibile contattare l’Avvocato Fabio Rossi attraverso i suoi canali ufficiali.

Speriamo che questo articolo sia stato utile.

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