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Un docente seguito dal nostro studio ha partecipato a un concorso pubblico per l’insegnamento della Musica nella scuola secondaria di primo grado (c.d. concorso PNRR!). Con un punteggio di 185,75, si è ritrovato escluso dalla graduatoria dei vincitori che includeva invece candidati con punteggi inferiori. Non risultava pubblicata alcuna graduatoria completa degli idonei né erano chiare le ragioni di tale scavalcamento ai fini dell’assegnazione dei posti di ruolo.
Conseguentemente, il docente – in tal senso consigliato dal nostro studio legale – ha inoltrato istanza formale di accesso agli atti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, richiedendo le domande di partecipazione e le schede di valutazione dei candidati risultati vincitori. Non solo. Il docente in questione ha anche chiesto di avere trasmessa la graduatoria degli idonei per verificare come si era piazzato e, quindi, per valutare se valeva la pena proporre un ricorso contro i vincitori (con punteggio più basso del proprio).
Cosa ha risposto l’amministrazione
L’amministrazione ha risposto in modo generico, trasmettendo documentazione non pertinente e, successivamente, fornendo alcuni documenti oscurati in maniera tale da risultare inutilizzabili.
In generale,
il Ministero dell’Istruzione e i vari Uffici Scolastici Regionali avevano sin qui sostenuto di non essere tenuti alla pubblicazione delle graduatorie integrali degli idonei per il concorso docenti PNRR1.
Il Ricorso
Constatato l’inadeguatezza delle risposte ricevute, il docente ha promosso ricorso al TAR per ottenere l’accesso completo agli atti richiesti, indispensabili per comprendere la legittimità delle nomine e valutare un’eventuale impugnazione degli esiti concorsuali.
La decisione del TAR.
Il TAR ha accolto il ricorso, riconoscendo la piena legittimità della richiesta di accesso agli atti.
Specificamente, l Collegio milanese ha stabilito che:
- il diritto di accesso, previsto dagli articoli 22 e 24 della legge 241/1990, è pienamente esercitabile a fini difensivi, anche quando coinvolga dati sensibili o riservati di altri candidati, purché esista un interesse difensivo del richiedente;
- l’amministrazione non può opporre un rifiuto generico né fornire documenti oscurati in modo da impedire la comprensione degli elementi decisivi per la formazione della graduatoria;
- la mancata redazione e pubblicazione della graduatoria degli idonei costituisce un’ulteriore violazione perché impedisce ai candidati non vincitori di valutare l’utilità di eventuali ricorsi.
Conseguenze
Con la sentenza, il TAR ha ordinato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di consegnare integralmente la documentazione richiesta, senza oscuramenti, entro 20 giorni dalla comunicazione della sentenza, ivi compresa la graduatoria degli
Conclusioni
Se anche tu sei stato escluso da un concorso pubblico e hai dubbi sulla legittimità dell’esito, puoi fare valere i tuoi diritti. In molti casi è possibile richiedere gli atti, verificare la correttezza delle graduatorie ed eventualmente impugnare l’esito.
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Per ulteriori approfondimenti, è possibile contattare l’Avvocato Fabio Rossi attraverso i suoi canali ufficiali.
Speriamo che questo articolo sia stato utile.
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