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Domanda:
“Gentilissimi,
sono docente e al contempo genitore in una scuola della provincia di Palermo. Ogni anno nel nostro Istituto Comprensivo siamo invitati da una Circolare del ds a partecipare (docenti e famiglie, non è chiaro il motivo dell’esclusione del personale ata) ad acquistare panettoni/pandori, arance, uova pasquali/colombe etc. per erogare offerte a svariate associazioni, di cui fa parte il Presidente del Consiglio di Istituto. Iniziative pregevoli, se non fosse che, a dispetto della libertà di pensiero e senza badare alle diverse condizioni economiche di ciascuno, veniamo “obbligati” a partecipare perché tali iniziative sono inserite all’interno di feste di classe in occasione delle varie ricorrenze annuali e chi non partecipa viene “punito” con l’esclusione del proprio figlio dai festeggiamenti. C’è inoltre da osservare il fatto che per fruire di queste opportunità solidali viene interrotto il regolare svolgimento delle lezioni, il tutto in assenza di delibera del Consiglio di istituto o del Collegio dei docenti. Chiedo lumi sulla regolarità di quanto avviene e consigli su come potere eventualmente partecipare alla beneficenza senza impedire il sacrosanto e intoccabile diritto allo studio, nonché evitare discriminazioni tra gli alunni.”
A questa domanda risponde l’Avvocato Fabio Rossi, esperto in diritto scolastico.
Le scuole possono promuovere raccolte fondi?
Viene in rilievo un’attività c.d. di fundraising (o raccolta fondi), realizzabile anche all’interno degli istituti scolastici pubblici ma con specifiche modalità e cautele atte ad evitare che encomiabili iniziative di beneficenza si trasformino in fattispecie di responsabilità a carico dell’istituzione scolastica e del suo personale e/o in situazioni di disagio degli alunni e delle loro famiglie.
Anzitutto, come prefigurato dal lettore, allorquando l’istituzione scolastica intende aderire a simili iniziative di beneficienza è opportuno che le stesse siano previamente approvate dal Consiglio d’Istituto (con l’astensione del Presidente, nel caso specifico segnalato, in quanto facente parte delle onlus destinatarie dei fondi). Infatti, ai sensi dell’art.10 del d.lgs 297/94 il consiglio di circolo o di istituto ha potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola ivi comprese le “iniziative assistenziali” ed esercita le proprie specifiche competenze “in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici”.
Il personale scolastico può raccogliere denaro?
Altra importante precisazione riguarda l’impossibilità per il personale docente o per i collaboratori scolastici di raccogliere materialmente alcun tipo di contributo in denaro. Le scuole sono, infatti, soggette a rigide regole di contabilità pubblica (vedasi, in materia, il Decreto Interministeriale MIUR/MEF n° 129 del 28 agosto 2018 di approvazione del “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”).
Pertanto, il personale (Dirigente, Docente o ATA) che dovesse maneggiare denaro versato, a qualsiasi titolo, dagli studenti o dalle loro famiglie assumerebbe la qualifica di “contabile di fatto”, con le relative responsabilità personali (nelle scuole soltanto il DSGA può gestire denaro in contanti, limitatamente al cd fondo delle minute spese il cui accantonamento è previsto per far fronte ad eventuali esborsi imprevisti di lieve entità).
Quindi, l’istituto scolastico deve rimanere ente meramente ospitante e non gestore dell’iniziativa.
Chi può gestire concretamente le iniziative di beneficenza?
Invece, la raccolta fondi – quando prevista ed approvata – deve essere esclusivamente gestita dai genitori (tramite, eventualmente, i loro rappresentanti di classe) o direttamente dalle associazioni no profit beneficiarie che, a loro volta, devono realizzarla con modalità che non intacchino minimamente il carattere volontario dell’offerta e tanto meno comportino alcuna esclusione dalle attività (feste o simili iniziative) organizzate allo scopo.
Le attività benefiche compromettono il diritto allo studio?
Meno categorico sarei, invece, riguardo alla pretesa incompatibilità di tali iniziative di beneficenza con il diritto allo studio. Difatti, a parte il rilievo che i Regolamenti d’Istituto prevedono sempre dei momenti ricreativi e di socializzazione (soprattutto in occasione delle feste comandate), credo il perseguimento di finalità benefiche valga bene qualche minuto in meno di lezione: la scuola, d’altronde, deve prima di tutto educare e non solo istruire.
Questo rubrica è curata in collaborazione con la rivista specializzata Scuola Informa, per visionare l’articolo integrale << Clicca qui >>
Per ulteriori approfondimenti, è possibile contattare l’Avvocato Fabio Rossi attraverso i suoi canali ufficiali.
Speriamo che questo articolo sia stato utile.
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