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Vincitori di concorso PNRR e abilitazione: quale percorso seguire?

Pubblicato il:8 Ottobre 2024/inApprofondimenti

Abilitazione dopo immissione in ruolo da concorso PNRR: quale percorso abilitante seguire se si hanno i 24 CFU? Una lettrice chiede: “Ho effettuato l’iscrizione al concorso PNRR con i 24 CFU sulla classe di concorso A26, non possedendo le 3 annualità di servizio. Ho dichiarato tra i titoli il possesso della specializzazione sul sostegno didattico nel medesimo grado di scuola per il quale intendevo concorrere. Sono adesso risultata vincitrice e sono stata immessa in ruolo dal 2 settembre con contratto a tempo determinato, in quanto dovrò conseguire l’abilitazione. Essendo vincitrice di concorso e in possesso della specializzazione sul sostegno, posso usufruire dell’art. 13 e conseguire l’abilitazione con il percorso da 30 CFU , oppure devo seguire il percorso da 36 CFU? So che tante persone hanno il mio stesso dubbio”.

Abilitazione con i 24 CFU: quale percorsi si deve seguire?

L’Avvocato Rossi risponde: Il D.Lgs. n.59 del 2017 (e successive modifiche) ha disciplinato organicamente il sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria. All’art. 2 è stato fissato in 60 CFU/CFA il valore formativo minimo dei percorsi di formazionefinalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento. Quanto all’accesso al ruolo, il successivo art.5 ha previsto che, a regime, sono ammessi ai concorsi di posto comune i candidati in possesso, oltre che del previsto titolo di studio (diploma di laurea o equiparato), di uno dei seguenti requisiti:

  • A) abilitazione per la specifica classe di concorso; ovvero
  • B) 3 anni di servizio statale (di cui almeno 1 specifico) svolti nel quinquennio precedente alla scadenza della domanda concorsuale.

Sempre a regime, il successivo art.13 prevede che i “vincitori” dei concorsi di cui alla superiore lett. a), in quanto già titolari dell’abilitazione specifica, accedano direttamente al periodo annuale di prova ed al suo superamento essere definitivamente immessi in ruolo.

Invece, i “vincitori” che avevano avuto accesso al concorso grazie ai 3 anni di servizio “devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA” e solo dopo aver conseguito, in tal modo, l’abilitazione possono iniziare l’anno di provae (al positivo esito del medesimo) essere immessi in ruolo.

La disciplina transitoria dell’art 20

Tuttavia, l’art.20 comma 3 lett.d del DL 22/6/23 n.75 (conv. In L. 10/8/23 n.112) ha introdotto, nel citato D.Lgs. 59/17, l’art.18 bis il quale detta una disciplina transitoria per l’accesso al concorso e per la successiva immissione in ruolo. Specificamente, il suddetto art.18 bis prevede che fino al 31/12/2024 si possa accedere ai concorsi per docenti di scuola secondaria anche mediante uno soltanto dei seguenti requisiti:

  1. possesso di 30 CFU/CFA;
  2. possesso 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31/10/2022.

Le suddette modalità agevolate di accesso al concorso sono state ribadite nell’art.4 del Decreto Dipartimentale n.2575 del 6 Dicembre 2023 che costituisce il bando del concorso PNRR 2023 cui è riferito il quesito della lettrice.

Sempre ai sensi dell’art.18 bis D.Lgs. 59/2017, i “vincitori” ammessi al concorso in base alla sopra citata disciplina transitoria sottoscriveranno un contratto annuale di supplenza (il relativo servizio, si badi, non è considerato utile ai fini della maturazione del vincolo triennale di permanenza) e, nel frattempo, integreranno i CFU/CFA mancanti per raggiungere la prevista soglia abilitante dei 60 CFU/CFA mediante appositi corsi, rispettivamente, da 30 o da 36 CFU/CFA. Solo dopo tale integrazione verrà stipulato il contratto a tempo indeterminato e si svolgerà l’anno di formazione e prova ai fini della conferma in ruolo.

Il percorso integrativo abilitante di 36 CFU

La disposizione di legge è, quindi, chiara nel senso di prevedere il percorso integrativo abilitante di 36 CFU (e non di 30 CFU) per i vincitori già ammessi al concorso PNRR 2023 grazie ai 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022. Fermo restando che se, nel frattempo, i candidati medesimi hanno conseguito per altra via l’abilitazione specifica potranno iniziare direttamente l’anno di prova (come confermato dall’art.14 bis comma 3 D.L. 31 maggio 2024, n. 71 conv. con modif. in L. 29 luglio 2024, n. 106).

Invece, il testo normativo di riferimento nulla dice riguardo al caso specifico, sottoposto dalla lettrice, delle modalità di calcolo dei CFU integrativi laddove i vincitori che hanno avuto accesso al concorso con i 24 CFU siano anche titolari di una specializzazione nel sostegno. Tuttavia, poiché l’art.2 ter D.Lgs. 59/17 – il cui contenuto è pedissequamente ribadito nell’art.13 DPCM del 4/8/2023 – prevede per i possessori di specializzazione nel sostegno la possibilità di conseguire l’abilitazione per insegnamento comune mediante l’acquisizione di 30 CFU e poiché, più in generale, il medesimo DPCM, all’art. 8, prevede il riconoscimento dei crediti già acquisti, si ritiene che la lettrice dovrà frequentare il percorso da 36 CFU, ma potrà chiedere la valutazione dei CFU già acquisiti con il percorso di specializzazione universitario.

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